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WWW.CENTOMOVIMENTI.COM - 10 GENNAIO 2005
Giulio Andreotti secondo la Giustizia italiana

A CURA DI PIERO RICCA

L’Italia ha avuto tra i suoi più longevi governanti un signore colluso con Cosa Nostra, prosciolto per prescrizione. Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione, con le motivazioni depositate il 28 dicembre 2004.
Eccone una sintesi.

Lo scorso 28 dicembre è stata depositata la motivazione della sentenza Andreotti, pronunciata in Cassazione (sez. 2a) il 15 ottobre 2004 a definizione del processo di Palermo, che lo vedeva imputato per i reati di cui agli artt. 416 (fino al 28/9/82) e 416 bis c.p. per il periodo posteriore. La sentenza - come noto - ha confermato quella della Corte di Appello di Palermo (che aveva statuito la prescrizione del primo reato, fissato alla primavera 1980, e l’assoluzione ai sensi del 530 c. 2 per il 416 bis c.p.).
Per rendere più agevole l’individuazione dei passaggi topici, si segnalano i seguenti punti, relativi a quelle che sono state le questioni più controverse sulla stampa (in particolare, se la dichiarazione di prescrizione fosse avvenuta dopo un esame del merito oppure no):

  1. (pagina 156)
    “(..) l’incontro suddetto (Andreotti-Bontate, Palermo, primavera 1980 - ndr) - che sarebbe stato il secondo avente ad oggetto il problema rappresentato da Piersanti Mattarella - da un lato concorre a provare la partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso, ma dall’altro segna il momento di crisi, quindi di distacco, stante il totale e grave disaccordo tra i due interlocutori, l’asprezza dei toni usati da Bontate e, soprattutto, le considerazioni e le reazioni che l’omicidio Mattarella avrebbero indotte nell’imputato. La valutazione della Corte di Appello, circa il valore dell’episodio ai fini del processo, è basata su apprezzamenti di merito che rispondono ai canoni logici e che, quindi, non sono censurabili nel giudizio di legittimità”;

  2. (pagina 159)
    “Orbene, la sentenza impugnata non ha motivato il proprio convincimento facendo leva su affermazioni apodittiche, ma ha inquadrato questo episodio - che ha interpretato come il risultato di una precedente evoluzione - in un più ampio contesto rappresentato dai gravissimi fatti (quali gli omicidi di uomini delle Istituzioni) che si erano verificati
    già prima dell’omicidio Mattarella e che ha ritenuto idonei, sul piano razionale, a sviluppare nell’imputato insofferenza verso i metodi del sodalizio criminale e consapevolezza dell’importanza del fenomeno, in precedenza sottovalutato anche perché il concomitante problema del terrorismo aveva costituito l’emergenza primaria per il paese (...)”.
    “D’altra parte, l’omicidio Mattarella, che aveva fatto seguito ad un precedente incontro tra i medesimi interlocutori (inizio estate 1979, nella tenuta Scia dei fratelli Costanzo a Catania - ndr) - organizzato proprio al fine di stabilire come intervenire per limitare l’azione dell’uomo politico ritenuta pregiudizievole degli interessi economici del sodalizio - oltre a sgomentarlo sul piano etico e umano, ha definitivamente convinto Andreotti della impossibilità di controllare e limitare la drasticità degli interventi operativi dell’organizzazione e di incanalarli verso soluzioni politiche e incruente”;

  3. (pagina 163)
    “È appena il caso di precisare che, se la partecipazione di Andreotti nel reato associativo è cessata nel 1980, gli episodi accaduti successivamente non possono essere considerati come indice della disponibilità attiva ritenuta per il periodo precedente, ma vanno tenuti presente al solo fine di verificarne l’interpretabilità come manifestazione di una nuova adesione e, quindi, di una rinnovata partecipazione. Ma il giudizio negativo sul punto della Corte territoriale non è inficiato da manifesta irrazionalità e non merita censura. Pertanto, l’episodio dell’incontro con Manciaracina (agosto 1985, Mazara del Vallo - ndr) e tutti gli altri successivi al 1980 debbono essere valutati soltanto come idonei a confermare la correttezza dell’assoluzione ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p. in quanto, pur rivestendo, in alcuni casi, possibile valore indiziario ma non potendo più essere collegati - in virtù del ritenuto recesso - a quelli anteriori a detta epoca (...) non risultano più sufficienti per una pronuncia di condanna”;

  4. (pagina 176)
    “la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” presuppone che nessuno tra gli elementi integrativi della fattispecie criminosa risulti provato (...) e l’assenza della condotta travolge in radice la configurabilità del reato. Ma ciò non è accaduto nella specie. La sentenza impugnata non ha ritenuto positivamente accertata la dissociazione, ma ha giudicato carente e non perspicuamente significativa la prova di comportamenti agevolativi in epoca successiva la 1980”;

  5. (pagina 169)
    “A tal fine è necessario occuparsi del periodo antecedente al 1980, con riferimento al quale essa (Corte app.), ritenuta la sussistenza di relazioni amichevoli e dirette di Andreotti con esponenti mafiosi di spicco - propiziate dai suoi legami con Salvo Lima, con i cugini Salvo e con Ciancimino - ha affermato essere intercorsi rapporti di scambio, consistiti, da una parte, in un generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana e nel solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare possibili esigenze, non necessariamente illecite, dell’imputato e dei suoi amici e, dall’altra parte, nella palesata disponibilità e nell’asserito apprezzamento del ruolo dei mafiosi, frutto non solo di buone relazioni ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso, oltre che nella travagliata interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, pur risoltasi con il fallimento del disegno andreottiano. Più analiticamente, la Corte territoriale ha affermato che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi referenti siciliani (Lima, i Salvo, Ciancimino) intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; che egli aveva, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; che aveva palesato ai medesimi una disponibilità non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; che aveva loro chiesto favori; che li aveva incontrati; che aveva interagito con essi; che aveva loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire ad ottenere, in definitiva, che le stesse indicazioni venissero seguite; che aveva conquistato la loro fiducia tanto da discutere insieme anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; che aveva omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all’omicidio Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza. La Corte di Appello, in esito a imprescindibili e quindi incensurabili valutazioni di merito, ha valutato questi fatti come processualmente rilevanti e significativi ai fini della configurabilità del reato contestato. Per questa ragione, in presenza dell’assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, ha applicato la causa estintiva della pena - la prescrizione - nel frattempo maturata, assumendo non essere evidente la prova dell’innocenza dell’imputato (...). Va quindi ribadito che (..) non può ritenersi palesemente viziata - sotto il profilo logico - la conclusione cui la medesima è pervenuta in ordine all’intera vicenda Mattarella”;

  6. (pagina 193)
    “Indubbiamente rilevante è l’incontro che vi sarebbe stato tra Andreotti e Badalamenti allo scopo di aggiustare il processo penale a carico di Filippo e Vincenzo Rimi, ritenuto utile dalla sentenza impugnata a provare l’esistenza di un patto di scambio tra Andreotti ed i vertici mafiosi e a confermare indirettamente il rapporto - quindi gli incontri tra il primo e Bontate (...). Pur nell’analizzare questa vicenda il Collegio è costretto a ripetersi osservando che la Corte territoriale ha espresso una motivazione contestabile fin che si vuole quanto agli apprezzamenti di merito, ma non affetta né da omissioni di elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione, né da fratture logiche nella ricostruzione dei medesimi e nell’espressione delle conseguenti valutazioni (...). Ha cioè ritenuto indubitabile che, sfrondate delle parti inficiate dalle incertezze, le dichiarazioni di Buscetta attestino comunque che egli ebbe ad apprendere dai più importanti capi dello schieramento moderato di Cosa nostra - Bontate e Badalamenti - che costoro avevano intrattenuto rapporti, quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione, in relazione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti avesse personalmente incontrato l’imputato in compagnia del proprio cognato, Filippo Rimi, e di uno dei cugini Salvo”;

  7. (pagina 199)
    “E nella specie risponde ai comuni criteri logici la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistenti i rapporti tra Giulio Andreotti e i cugini Antonino e Ignazio Salvo. Infatti, la relativa affermazione è stata fondata su una serie di indizi che, essendo sufficientemente gravi, precisi e concordanti, considerati con valutazione unitaria, costituiscono una solida e razionale piattaforma probatoria”;

  8. (pagina 208)
    “ (...) per effetto dell’impugnazione del PM, la Corte di Appello ha applicato la prescrizione dopo avere compiuto una disamina tesa anche ad accertare la data di cessazione della ritenuta attività criminosa, la sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, da essa escluse, e in definitiva anche con riferimento alla ritenuta concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, all’epoca della pronuncia, l’effetto estintivo non era automaticamente operante, ma esso è conseguito all’accertamento della data di ritenuta consumazione del reato e all’esclusione delle circostanze aggravanti che avrebbero prolungato il termine di prescrizione, per cui il giudizio sulla sussistenza del reato ha costituito un “prius” logico e giuridico rispetto alla statuizione che ne ha dichiarato l’estinzione”;

  9. (pagina 211)
    “Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione (..)”.

N.B. - La motivazione della sentenza è stata approvata - in due camere di consiglio - dall’intero collegio che l’ha deliberata (Pres. Cosentino, est. Massera, A. Morgigni, F. De Chiara, Podo).

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