
L’Italia ha avuto tra i suoi più longevi governanti un signore colluso
con Cosa Nostra, prosciolto per prescrizione. Lo ha confermato la
Suprema Corte di Cassazione, con le motivazioni depositate il 28
dicembre 2004.
Eccone una sintesi.
Lo scorso 28 dicembre è stata depositata la motivazione della sentenza
Andreotti, pronunciata in Cassazione (sez. 2a) il 15 ottobre 2004 a
definizione del processo di Palermo, che lo vedeva imputato per i reati
di cui agli artt. 416 (fino al 28/9/82) e 416 bis c.p. per il periodo
posteriore. La sentenza - come noto - ha confermato quella della Corte
di Appello di Palermo (che aveva statuito la prescrizione del primo
reato, fissato alla primavera 1980, e l’assoluzione ai sensi del 530 c.
2 per il 416 bis c.p.).
Per rendere più agevole l’individuazione dei passaggi topici, si
segnalano i seguenti punti, relativi a quelle che sono state le
questioni più controverse sulla stampa (in particolare, se la
dichiarazione di prescrizione fosse avvenuta dopo un esame del merito
oppure no):
(pagina 156)
“(..) l’incontro suddetto (Andreotti-Bontate, Palermo, primavera 1980 -
ndr) - che sarebbe stato il secondo avente ad oggetto il problema
rappresentato da Piersanti Mattarella - da un lato concorre a provare la
partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso, ma dall’altro segna
il momento di crisi, quindi di distacco, stante il totale e grave
disaccordo tra i due interlocutori, l’asprezza dei toni usati da Bontate
e, soprattutto, le considerazioni e le reazioni che l’omicidio
Mattarella avrebbero indotte nell’imputato. La valutazione della Corte
di Appello, circa il valore dell’episodio ai fini del processo, è basata
su apprezzamenti di merito che rispondono ai canoni logici e che,
quindi, non sono censurabili nel giudizio di legittimità”;
(pagina 159)
“Orbene, la sentenza impugnata non ha motivato il proprio convincimento
facendo leva su affermazioni apodittiche, ma ha inquadrato questo
episodio - che ha interpretato come il risultato di una precedente
evoluzione - in un più ampio contesto rappresentato dai gravissimi fatti
(quali gli omicidi di uomini delle Istituzioni) che si erano verificati
già prima dell’omicidio Mattarella e che ha ritenuto idonei, sul piano
razionale, a sviluppare nell’imputato insofferenza verso i metodi del
sodalizio criminale e consapevolezza dell’importanza del fenomeno, in
precedenza sottovalutato anche perché il concomitante problema del
terrorismo aveva costituito l’emergenza primaria per il paese (...)”.
“D’altra parte, l’omicidio Mattarella, che aveva fatto seguito ad un
precedente incontro tra i medesimi interlocutori (inizio estate 1979,
nella tenuta Scia dei fratelli Costanzo a Catania - ndr) - organizzato
proprio al fine di stabilire come intervenire per limitare l’azione
dell’uomo politico ritenuta pregiudizievole degli interessi economici
del sodalizio - oltre a sgomentarlo sul piano etico e umano, ha
definitivamente convinto Andreotti della impossibilità di controllare e
limitare la drasticità degli interventi operativi dell’organizzazione e
di incanalarli verso soluzioni politiche e incruente”;
(pagina 163)
“È appena il caso di precisare che, se la partecipazione di Andreotti
nel reato associativo è cessata nel 1980, gli episodi accaduti
successivamente non possono essere considerati come indice della
disponibilità attiva ritenuta per il periodo precedente, ma vanno tenuti
presente al solo fine di verificarne l’interpretabilità come
manifestazione di una nuova adesione e, quindi, di una rinnovata
partecipazione. Ma il giudizio negativo sul punto della Corte
territoriale non è inficiato da manifesta irrazionalità e non merita
censura. Pertanto, l’episodio dell’incontro con Manciaracina (agosto
1985, Mazara del Vallo - ndr) e tutti gli altri successivi al 1980
debbono essere valutati soltanto come idonei a confermare la correttezza
dell’assoluzione ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p. in quanto,
pur rivestendo, in alcuni casi, possibile valore indiziario ma non
potendo più essere collegati - in virtù del ritenuto recesso - a quelli
anteriori a detta epoca (...) non risultano più sufficienti per una
pronuncia di condanna”;
(pagina 176)
“la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” presuppone che
nessuno tra gli elementi integrativi della fattispecie criminosa risulti
provato (...) e l’assenza della condotta travolge in radice la
configurabilità del reato. Ma ciò non è accaduto nella specie. La
sentenza impugnata non ha ritenuto positivamente accertata la
dissociazione, ma ha giudicato carente e non perspicuamente
significativa la prova di comportamenti agevolativi in epoca successiva
la 1980”;
(pagina 169)
“A tal fine è necessario occuparsi del periodo antecedente al 1980, con
riferimento al quale essa (Corte app.), ritenuta la sussistenza di
relazioni amichevoli e dirette di Andreotti con esponenti mafiosi di
spicco - propiziate dai suoi legami con Salvo Lima, con i cugini Salvo e
con Ciancimino - ha affermato essere intercorsi rapporti di scambio,
consistiti, da una parte, in un generico appoggio elettorale alla
corrente andreottiana e nel solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare
possibili esigenze, non necessariamente illecite, dell’imputato e dei
suoi amici e, dall’altra parte, nella palesata disponibilità e
nell’asserito apprezzamento del ruolo dei mafiosi, frutto non solo di
buone relazioni ma anche di una effettiva sottovalutazione del fenomeno
mafioso, oltre che nella travagliata interazione dell’imputato con i
mafiosi nella vicenda Mattarella, pur risoltasi con il fallimento del
disegno andreottiano. Più analiticamente, la Corte territoriale ha
affermato che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi
referenti siciliani (Lima, i Salvo, Ciancimino) intrattenevano
amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; che egli aveva, quindi, a
sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; che aveva
palesato ai medesimi una disponibilità non necessariamente seguita da
concreti, consistenti interventi agevolativi; che aveva loro chiesto
favori; che li aveva incontrati; che aveva interagito con essi; che
aveva loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla
delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire ad ottenere,
in definitiva, che le stesse indicazioni venissero seguite; che aveva
conquistato la loro fiducia tanto da discutere insieme anche di fatti
gravissimi (come l’assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura
consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; che aveva
omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione
all’omicidio Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire
utilissimi elementi di conoscenza. La Corte di Appello, in esito a
imprescindibili e quindi incensurabili valutazioni di merito, ha
valutato questi fatti come processualmente rilevanti e significativi ai
fini della configurabilità del reato contestato. Per questa ragione, in
presenza dell’assoluzione dubitativa pronunciata dal Tribunale, ha
applicato la causa estintiva della pena - la prescrizione - nel
frattempo maturata, assumendo non essere evidente la prova
dell’innocenza dell’imputato (...). Va quindi ribadito che (..) non può
ritenersi palesemente viziata - sotto il profilo logico - la conclusione
cui la medesima è pervenuta in ordine all’intera vicenda Mattarella”;
(pagina 193)
“Indubbiamente rilevante è l’incontro che vi sarebbe stato tra Andreotti
e Badalamenti allo scopo di aggiustare il processo penale a carico di
Filippo e Vincenzo Rimi, ritenuto utile dalla sentenza impugnata a
provare l’esistenza di un patto di scambio tra Andreotti ed i vertici
mafiosi e a confermare indirettamente il rapporto - quindi gli incontri
tra il primo e Bontate (...). Pur nell’analizzare questa vicenda il
Collegio è costretto a ripetersi osservando che la Corte territoriale ha
espresso una motivazione contestabile fin che si vuole quanto agli
apprezzamenti di merito, ma non affetta né da omissioni di elementi
fattuali rilevanti ai fini della decisione, né da fratture logiche nella
ricostruzione dei medesimi e nell’espressione delle conseguenti
valutazioni (...). Ha cioè ritenuto indubitabile che, sfrondate delle
parti inficiate dalle incertezze, le dichiarazioni di Buscetta attestino
comunque che egli ebbe ad apprendere dai più importanti capi dello
schieramento moderato di Cosa nostra - Bontate e Badalamenti - che
costoro avevano intrattenuto rapporti, quanto meno indiretti, con
Andreotti e che in una occasione, in relazione al processo Rimi, lo
stesso Badalamenti avesse personalmente incontrato l’imputato in
compagnia del proprio cognato, Filippo Rimi, e di uno dei cugini Salvo”;
(pagina 199)
“E nella specie risponde ai comuni criteri logici la motivazione della
sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistenti i rapporti tra Giulio
Andreotti e i cugini Antonino e Ignazio Salvo. Infatti, la relativa
affermazione è stata fondata su una serie di indizi che, essendo
sufficientemente gravi, precisi e concordanti, considerati con
valutazione unitaria, costituiscono una solida e razionale piattaforma
probatoria”;
(pagina 208)
“ (...) per effetto dell’impugnazione del PM, la Corte di Appello ha
applicato la prescrizione dopo avere compiuto una disamina tesa anche ad
accertare la data di cessazione della ritenuta attività criminosa, la
sussistenza delle contestate circostanze aggravanti, da essa escluse, e
in definitiva anche con riferimento alla ritenuta concedibilità delle
circostanze attenuanti generiche. Pertanto, all’epoca della pronuncia,
l’effetto estintivo non era automaticamente operante, ma esso è
conseguito all’accertamento della data di ritenuta consumazione del
reato e all’esclusione delle circostanze aggravanti che avrebbero
prolungato il termine di prescrizione, per cui il giudizio sulla
sussistenza del reato ha costituito un “prius” logico e giuridico
rispetto alla statuizione che ne ha dichiarato l’estinzione”;
(pagina 211)
“Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche,
ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini
riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e
giuridicamente significativi di una concreta collaborazione (..)”.
N.B. - La motivazione della sentenza è stata approvata - in due
camere di consiglio - dall’intero collegio che l’ha deliberata (Pres.
Cosentino, est. Massera, A. Morgigni, F. De Chiara, Podo).
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